Emergenza Covid-19: Varato il decreto legge a sostegno dello sport

Calarco Martina Calarco Martina SitoASD

Approvato il maxi decreto legge "Cura Italia" a sostegno dello sport, per permettere alle ASD di fronteggiare l'emergenza Covid-19. 

In questo momento così delicato per ogni settore, noi di Orangogo siamo vicini a tutte le associazioni sportive dilettantistiche e offriamo il nostro supporto, condividendo aggiornamenti e le ultime novità.   

Di che cosa tratta?

Tra i tanti argomenti il decreto legge parla di sport . Ecco in che cosa consiste, ma soprattutto i punti che riguardano le ASD:

Decreto legge e ASD: Sospensione versamenti

Fino al 31 maggio 2020 la tua A.S.D. potrà non procedere al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Decreto legge e ASD: Sospensione dei canoni

Il decreto sancisce la sospensione dei pagamenti dei canoni di affitto degli impianti sportivi pubblici fino al 31 maggio 2020. 


Di seguito il testo del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:


 Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo) 

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. 

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 


Fondo indennità collaboratori sportivi

Il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza covid-19. 

Testo ufficiale:

Art.96 (Indennità collaboratori sportivi) 

1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.  

 3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.    


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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.


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